Chi è interessato dall’obbligo di aggiornamento della competenza professionale?
L’obbligo di aggiornamento professionale interessa il “professionista”, così come definito
all’art. 1, comma 1, lett. b} del DPR 7/08/2012 n.137.
Quali sono i requisiti relativi all’obbligo formativo ai fini dell’esercizio della professione?
Per esercitare la professione di ingegnere , l’iscritto all’Albo deve essere in possesso di un minimo di 30 C. F. P. (Credito Formativo Professionale). I C. F. P. sono conseguiti:
- con un accredito iniziale all’atto dell’iscrizione;
- con le attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale, a scelta dell’iscritto. A prescindere dalla attività formativa svolta, il numero massimo di C. F. P. cumulabili è di 120. Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 C. F. P. dal totale posseduto. Al raggiungimento degli zero C. F. P. , non vengono attuate ulteriori detrazioni.
Piattaforma Mying
Per richiedere i CFP è necessario accedere con le proprie credenziali alla propria area riservata in piattaforma Mying (se non si dispone delle credenziali è necessario registrarsi indicando una mail valida NON PEC, che fungerà anche da username per i futuri accessi a Mying ed ai servizi della Fondazione CNI).
MODULISTICA PER RICHIESTA ESONERI E APPRENDIMENTO FORMALE
Autocertificazione Brevetto
In allegato